La riforma della cittadinanza per discendenza del 2025 torna davanti alla Corte costituzionale, e questa volta da una porta diversa da quelle già tentate.
Con ordinanza del 15 settembre 2026, il Tribunale di Avellino ha sospeso un giudizio in corso e ha rimesso alla Consulta una nuova questione di legittimità costituzionale sull’articolo 3-bis della legge 91/1992, la disposizione introdotta dalla riforma. In questo articolo spieghiamo cosa è successo, come si inserisce nel contenzioso già aperto e, soprattutto, cosa significa e cosa non significa per chi ha una pratica di cittadinanza in corso o un diritto da far valere.
Il punto di partenza: cosa prevede l’art. 3-bis
L’articolo 3-bis, introdotto dal decreto-legge 36/2025 e convertito dalla legge 74/2025, stabilisce che chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, ed è in possesso di un’altra cittadinanza, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla stessa disposizione.
Tra le eccezioni: aver presentato domanda amministrativa o ricorso giudiziale entro le 23:59 del 27 marzo 2025, avere un appuntamento comunicato dall’ufficio consolare per una data successiva, oppure trovarsi in specifiche condizioni sostanziali legate alla cittadinanza degli ascendenti o alla residenza in Italia dei genitori.
Per tutti gli altri, la norma opera anche sul passato. Ed è esattamente qui che si concentra lo scontro giuridico in corso.
La vicenda decisa ad Avellino
Il caso da cui nasce l’ordinanza è concreto e, per molte famiglie, familiare.
L’ufficiale dello stato civile di un comune irpino ha rifiutato di trascrivere l’atto di nascita di una minore nata all’estero. I genitori hanno impugnato il diniego. Un elemento rende la vicenda particolarmente significativa: uno dei genitori aveva già ottenuto, con sentenza definitiva, il riconoscimento del proprio status di cittadino italiano per discendenza.
La giudice ha ritenuto la questione di costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata, ha sospeso il giudizio e ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
L’argomento: preclusione o revoca retroattiva?
Per capire la portata della questione serve un passo indietro.
Prima della riforma, la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione qualificava la cittadinanza per discendenza come uno status che si acquista alla nascita. Il procedimento di riconoscimento, amministrativo o giudiziale, aveva natura dichiarativa: non creava la cittadinanza, accertava uno status già esistente.
Se questa premessa è vera, sostenere oggi che una persona nata prima della riforma non abbia mai acquistato la cittadinanza significa incidere retroattivamente su uno status che, secondo il diritto vivente dell’epoca, si era già perfezionato. Nella sostanza, osserva l’ordinanza, l’effetto potrebbe essere assimilabile a una revoca retroattiva più che a una preclusione.
La distinzione non è accademica. Nella sentenza 63/2026, depositata il 30 aprile 2026, la Corte costituzionale aveva respinto le prime censure contro l’art. 3-bis proprio qualificando la norma come preclusione originaria all’acquisto, e non come revoca: secondo quella lettura, la norma non toglie uno status già ufficialmente riconosciuto, ma impedisce l’accertamento di uno status mai formalizzato.
L’ordinanza di Avellino chiede in sostanza alla Corte di riesaminare la tenuta di quella qualificazione, portando all’attenzione un caso in cui la tensione è massima: una bambina il cui genitore è già stato riconosciuto cittadino con sentenza definitiva.
Parametri nuovi: gli articoli 2, 3 e 22 della Costituzione
C’è un secondo elemento che distingue questa rimessione dalle precedenti.
Le questioni decise dalla sentenza 63/2026 erano state sollevate su parametri specifici, e alcuni riferimenti costituzionali erano rimasti fuori dal perimetro del giudizio. Tra questi l’articolo 22 della Costituzione, secondo cui nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.
Il Tribunale di Avellino solleva la questione con riferimento agli articoli 2, 3 e 22 della Costituzione: parametri in parte diversi da quelli già esaminati. Questo significa che la Corte costituzionale non si troverà davanti alla semplice riproposizione di una questione già decisa, ma a interrogativi almeno in parte nuovi.
Il quadro complessivo: tre fronti aperti
L’ordinanza di Avellino non arriva in un contesto fermo. Per orientarsi, conviene mettere in fila le date.
Il 30 aprile 2026 la Corte costituzionale, con la sentenza 63/2026, respinge le prime questioni di legittimità sollevate contro l’art. 3-bis.
Il 23 luglio 2026 la stessa Corte, con l’ordinanza 147/2026, rimette alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità della norma con il diritto UE, sospendendo il relativo giudizio. Il procedimento è registrato a Lussemburgo come causa C-816/26 e il 26 agosto 2026 si è aperta la fase scritta, con un termine di due mesi e dieci giorni per il deposito delle osservazioni delle parti, degli Stati membri e delle istituzioni europee.
Il 15 settembre 2026 il Tribunale di Avellino apre il terzo fronte, riportando la questione davanti alla Consulta su parametri costituzionali interni in parte non ancora esaminati.
Tre binari distinti, con tempi e logiche diverse, che convergono su un’unica domanda: la scelta di applicare la riforma anche a chi era nato prima della sua entrata in vigore regge al vaglio del diritto costituzionale italiano e del diritto dell’Unione?
Cosa significa, oggi, per chi ha una pratica o un diritto da far valere
La risposta onesta è: nessun effetto automatico.
L’ordinanza di Avellino non dichiara illegittima la riforma e non sospende la sua applicazione. I comuni e i consolati continuano a operare secondo il quadro attuale, e la sentenza 63/2026 resta il riferimento operativo. I tempi delle decisioni pendenti, a Roma come a Lussemburgo, si misurano in anni, non in mesi.
Quello che cambia è il grado di apertura del quadro. Una norma che a maggio sembrava consolidata è oggi al centro di un rinvio europeo e di una nuova questione costituzionale su parametri inediti. Nessuno può prevedere l’esito, e chi lo promette non sta facendo un buon servizio.
Sul piano pratico, la distinzione fondamentale resta quella tra due situazioni molto diverse. Chi rientra in una delle eccezioni previste dall’art. 3-bis (domanda o ricorso entro il 27 marzo 2025, appuntamento comunicato, condizioni sostanziali legate ad ascendenti o genitori) ha davanti una verifica essenzialmente documentale. Chi non vi rientra si trova invece davanti a una questione di strategia: le scelte possibili (attendere gli sviluppi, predisporre la documentazione, valutare un’azione) dipendono dai dettagli del singolo caso, dalla linea di discendenza e dai documenti disponibili.
È una valutazione che non si può fare in astratto, e i titoli di giornale non la sostituiscono.
Questo articolo fornisce informazioni generali aggiornate alla data indicata e non costituisce consulenza legale. I procedimenti citati sono pendenti e nessuna previsione sul loro esito è possibile né viene qui formulata.
