Minor issue, la svolta: le Sezioni Unite salvano la cittadinanza dei figli e il Viminale riapre i dinieghi

Il Ministero dell’Interno si è adeguato con la circolare prot. n. 0065050 del 10 agosto 2026, e dal 18 agosto i primi uffici consolari hanno pubblicato gli avvisi con i modelli per chiedere il riesame dei dinieghi già emessi.

Che cos’è il “minor issue”

Con l’espressione “minor issue” si indica la questione, sorta nella prassi amministrativa e giudiziaria degli ultimi anni, degli effetti che la naturalizzazione straniera dell’avo produceva sul figlio ancora minorenne, e quindi sull’intera linea di discendenza.

La questione nasce dall’art. 12, comma 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555: il figlio minore non emancipato di chi perdeva la cittadinanza italiana diventava straniero se aveva residenza comune con il genitore e acquistava la cittadinanza di quest’ultimo. Su questa base — affermata da una serie di pronunce della Prima Sezione civile della Cassazione (nn. 17161/2023, 3564/2024 e 454/2024) e recepita dalla circolare del Ministero dell’Interno 3 ottobre 2024, prot. n. 43347 — consolati, comuni e prefetture hanno considerato interrotta la linea di discendenza ogni volta che l’avo si era naturalizzato mentre il figlio era ancora minorenne. Numerose domande, in particolare dal Sud America e dal Nord America, sono state respinte su questo presupposto.

Sul contrasto interpretativo la Prima Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente con le ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129 del 18 luglio 2025, da cui è scaturita la pronuncia delle Sezioni Unite.

Cosa hanno deciso le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto all’art. 7 della legge 555/1912 un ambito di applicazione autonomo rispetto all’art. 12. Chi nasce all’estero da genitore italiano in uno Stato che attribuisce la cittadinanza iure soli è “bipolide di diritto” fin dalla nascita: acquista la cittadinanza italiana iure sanguinis e la conserva anche se il genitore si naturalizza durante la sua minore età, salve diverse disposizioni pattizie e salva l’eventuale rinuncia ritualmente formalizzata una volta raggiunta la maggiore età o l’emancipazione.

L’art. 12, comma 2, resta quindi confinato all’ipotesi del minore titolare della sola cittadinanza italiana. Ne discende che la naturalizzazione dell’avo non interrompe la catena di trasmissione quando il discendente era già cittadino di due Stati.

Un passaggio spesso trascurato merita attenzione: la Corte ribadisce che la cittadinanza iure sanguinis si acquista a titolo originario e che lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Il provvedimento amministrativo o la sentenza non “attribuiscono” nulla: accertano una situazione già esistente. In altre parole, quella cittadinanza non è mai stata persa.

Con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno inoltre affermato un principio decisivo sul piano intertemporale: l’art. 3-bis della legge 91/1992 non si applica alle domande presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione previgente. È il presupposto su cui poggia l’intera operazione di riesame.

L’adeguamento del Viminale

Con la circolare prot. n. 0065050 del 10 agosto 2026, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze ha dichiarato superate le linee interpretative della circolare 43347/2024 e ha invitato ad allineare l’azione amministrativa al nuovo principio.

La circolare è indirizzata ai prefetti, ai Commissari del Governo per le Province autonome di Trento e Bolzano e al Presidente della Regione Valle d’Aosta, con copia al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il riesame, quindi, non riguarda soltanto i dinieghi consolari: interessa allo stesso modo quelli adottati da comuni e prefetture per i richiedenti residenti in Italia.

Il perimetro temporale coincide con la vigenza della legge 555/1912: naturalizzazioni intervenute tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992.

Sul fronte consolare, l’avviso del Consolato Generale d’Italia a Chicago del 18 agosto 2026 è stato il primo a rendere disponibile il modello di istanza di riesame con le istruzioni operative. Altri uffici stanno pubblicando avvisi analoghi: è necessario verificare la pagina del proprio ufficio competente, perché modulistica e canali di trasmissione variano da sede a sede.

Chi può chiedere il riesame

Il riesame è la strada indicata a chi ha ricevuto un provvedimento negativo fondato esclusivamente sull’interpretazione ora superata. Se il diniego poggiava anche su altri motivi — lacune documentali, discrepanze anagrafiche, interruzioni della linea di discendenza per ragioni diverse — quei motivi restano un ostacolo autonomo.

Il limite da non sottovalutare: l’art. 3-bis e il rinvio alla CGUE

La pronuncia non incide sull’art. 3-bis della legge 91/1992, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

La norma non si limita a fissare un limite generazionale: dispone che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come non avente mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle condizioni di salvezza previste dalla stessa disposizione — tra cui la domanda amministrativa presentata, o il giudizio instaurato, entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025; l’appuntamento consolare già fissato e notificato entro la stessa data; l’ascendente di primo o secondo grado in possesso della sola cittadinanza italiana; la residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni del genitore, dopo l’acquisto della propria cittadinanza e prima della nascita del figlio.

Su questa norma la Corte costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 63/2026 (Tribunale di Torino rimettente; udienza 11 marzo 2026, depositata il 30 aprile 2026), dichiarando non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai Trattati europei, e inammissibile il profilo prospettato sotto l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 15, § 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e all’art. 3, § 2, del Protocollo n. 4 CEDU.

Il quadro, però, non è chiuso. Con l’ordinanza n. 147/2026 (camera di consiglio del 9 giugno 2026, depositata il 23 luglio 2026) la Consulta ha sospeso il giudizio nei procedimenti provenienti dai Tribunali di Mantova e Campobasso e ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea il quesito se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino a una disciplina come quella dell’art. 3-bis. I tempi medi di definizione di un rinvio pregiudiziale si collocano intorno ai sedici-diciotto mesi; nel frattempo, giudizi analoghi potranno essere sospesi.

Domande frequenti

Il riesame vale anche per le domande giudiziali già rigettate?

No, non direttamente. La circolare disciplina il procedimento amministrativo. Per i giudizi pendenti o già definiti serve una valutazione caso per caso, anche alla luce dei limiti del giudicato: un riesame amministrativo non riapre una sentenza passata in giudicato.

La mia domanda è stata presentata dopo il 27 marzo 2025: il nuovo orientamento mi aiuta?

Nella maggior parte dei casi no. Per le domande presentate dopo quel termine opera l’art. 3-bis, che esclude in radice l’acquisto della cittadinanza per chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni di salvezza sopra indicate. In quelle ipotesi la questione del minor issue non viene nemmeno in rilievo, e il canale di riesame aperto dalla circolare non è percorribile. Il principio delle Sezioni Unite conserva rilievo per chi rientra in una delle condizioni di salvezza e si vede opporre, in aggiunta, la naturalizzazione dell’avo.

Occorre ripresentare tutta la documentazione?

No: l’istanza di riesame si innesta sul fascicolo esistente. Vanno allegati soltanto i documenti indicati nell’avviso dell’ufficio competente.

C’è un termine per chiedere il riesame?

Gli avvisi finora pubblicati non indicano un termine di decadenza. Resta comunque consigliabile muoversi con tempestività, sia per ragioni di carico degli uffici sia per non compromettere il coordinamento con eventuali iniziative giudiziali.


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Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e divulgative, riflette il quadro normativo e giurisprudenziale alla data di pubblicazione e non costituisce parere o consulenza legale. Ogni posizione va valutata sulla base della documentazione specifica.


Fonti

  • Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 26 luglio 2026, n. 24045 (ud. 14 aprile 2026)
  • Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 24184/2026
  • Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129 del 18 luglio 2025
  • Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione — Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, circolare prot. n. 0065050 del 10 agosto 2026
  • Ministero dell’Interno, circolare 3 ottobre 2024, prot. n. 43347 (superata)
  • Consolato Generale d’Italia a Chicago, avviso del 18 agosto 2026
  • Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026 (dep. 30 aprile 2026)
  • Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026 (dep. 23 luglio 2026)
  • Legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 7 e 12; legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 3-bis; d.l. 28 marzo 2025, n. 36 conv. con mod. dalla l. 23 maggio 2025, n. 74

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