
Indica i diritti e doveri dei genitori verso i figli minorenni, comprendendo cura, educazione, istruzione e amministrazione dei beni. Include anche la responsabilità civile e legale per la tutela dei figli, la salute e lo sviluppo morale e materiale.

Procedura legale con cui un minore o adulto acquisisce diritti e doveri di figlio nei confronti di genitori adottivi.

Tutela giuridica dei bambini e adolescenti in situazioni di abbandono, maltrattamento o rischio familiare. Include misure come: affidamento temporaneo, collocamento in comunità, interventi del Tribunale dei Minori.

Separazione: sospensione della vita coniugale mantenendo il vincolo matrimoniale; può essere consensuale o giudiziale. Divorzio: scioglimento del matrimonio, che libera legalmente i coniugi e consente nuove nozze. Entrambi regolano assegni, affidamento dei figli e divisione dei beni comuni.

Matrimonio: istituto giuridico tra due persone con diritti e doveri reciproci (patrimoniali, successori, personali). Unione civile: riconoscimento legale di coppie dello stesso sesso con effetti simili al matrimonio in materia patrimoniale e assistenziale, ma non identico in tutto.

Paternità: riconoscimento legale del padre verso il figlio. Filiazione: relazione giuridica tra genitori e figli (naturali, adottivi o riconosciuti). Determina diritti successori, obblighi di mantenimento e rapporti personali.

Obbligo dei genitori (o ex coniugi) di fornire supporto economico a figli o al coniuge in difficoltà. Include spese per istruzione, salute, vitto, alloggio e necessità fondamentali.

Custodia: luogo e modalità di vita dei figli dopo separazione o divorzio (affido esclusivo o condiviso). Visita: diritto del genitore non affidatario a trascorrere tempo con i figli secondo un calendario stabilito dal giudice o accordo consensuale.

Procedura per ripartire beni comuni dei coniugi dopo separazione o divorzio, o fra eredi. Può riguardare immobili, conti bancari, aziende o altri beni patrimoniali. Può avvenire amichevolmente o tramite intervento giudiziale.